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Condizioni generali di contratto
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I. Condizioni generali - Ambito di validità - Forma scritta 1. Z-Laser porta a termine tutte le vendite, consegne e altre prestazioni a imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e a patrimonio separato di diritto pubblico esclusivamente alle seguenti condizioni contrattuali. Le condizioni contrattuali valgono anche per le relazioni d'affari future, anche se queste non vengono di nuovo concordate esplicitamente. Die Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn diese nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Imprese nel senso legale di tali condizioni contrattuali sono persone fisiche o giuridiche ovvero società di persone aventi capacità giuridica, le quali alla stipulazione del negozio giuridico agiscono nell'adempimento delle loro attività commerciali o professionali autonome. 2. Condizioni generali di contratto divergenti , contrarie o suppletive sono escluse da essere elementi contrattuali anche se note, a meno che Z-Laser approvi la loro validità espressamente per iscritto. 3. Tutti gli accordi, compresi gli accordi accessori e le integrazioni, abbisognano della forma scritta o della conferma scritta da parte di Z-Laser. Per quanto gli impiegati addetti alle vendite o i rappresentanti commerciali di Z-Laser stipulino accordi accessori verbali o diano garanzie che esulino dal contenuto del contratto scritto, tali accordi o garanzie abbisognano ogni volta della conferma scritta da parte di Z-Laser. La forma scritta di tali condizioni contrattuali può essere sopperita dalla forma elettronica come dall'art.126 del codice civile tedesco.
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II. Offerte, stipulazione del contratto e documenti contrattuali / diritti di proprietà industriale 1. Le offerte della Venditrice sono comunque senza impegno. Modifiche tecniche ovvero modifiche nella forma, nel colore e/o peso sono riservate all'ambito del ragionevole. 2. Gli incarichi impartiti sono vincolanti per la Venditrice solo previa conferma scritta. Il documento di trasporto ovvero la fattura valgono come conferma dell'ordine nel caso di adempimento immediato dello stesso. 3. I campioni vengono forniti contro remunerazione se non concordato diversamente. 4. I diritti di proprietà e d'autore su illustrazioni, disegni tecnici e usuali documenti d'offerta rimangono della Venditrice. Senza la sua approvazione essi non devono essere resi accessibili a terzi e devono essere restituiti su richiesta immediatamente. Se nella consegna delle merci conformi a disegni tecnici, campioni o indicazioni del committente venissero violati diritti di terzi, il committente è tenuto a esonerare Z-Laser da tutte le possibili rivendicazioni.
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III. Prezzi e condizioni di pagamento 1. Valgono i prezzi nominati dalla Venditrice nella conferma d'ordine. Essi sono intesi essere, se non diversamente specificato, prezzi franco fabbrica esclusa l'imposta sul valore aggiunto vigente. Spese di trasporto e d'imballaggio, tasse doganali, d'importazione e d'esportazione, porto, così come contributi per assicurazioni stipulate su richiesta del committente vengono sostenuti dal cliente. 2. Per consegne con scadenza posteriore ai 4 mesi dalla stipulazione del contratto sono ammessi rialzi dei prezzi, se si basano su cambiamenti di fattori costitutivi dei prezzi avvenuti dopo la stipulazione del contratto; il rialzo dei prezzi deve essere giustificato e in misura dei suoi fattori costitutivi e deve essere comunicato alla parte contraente entro congruo termine. 3. I pagamenti devono avere luogo senza detrazioni entro 10 giorni dalla consegna delle merci; dopo la scadenza di tale termine il committente entra in mora senza ulteriore sollecito. Sconti o altre riduzioni vengono concessi solo contro accordo scritto. 4. Nel momento in cui il valore netto della commessa supera € 15.000,-- valgono le seguenti condizioni di pagamento: 33% dopo l'arrivo della conferma d'ordine, 33% alla consegna e 34% 20 giorni dopo la data della fattura. 5. Assegni e cambiali vengono accettati come pagamento solo provvisoriamente e valgono solo dopo l'incasso per il valore intero del credito. Il rischio di smarrimento per la spedizione a mezzo posta è a carico del committente. 6. La Venditrice può esigere anticipi o garanzie da parte del committente in misura adeguata entro un certo termine congruo nel caso in cui, a causa di circostanze avvenute o venute a conoscenza successivamente, il peggioramento o una minaccia di peggioramento delle condizioni economiche del cliente dia adito a preoccupazioni. La Venditrice può rifiutare di prestare fino a compimento la sua opera e ha diritto di recedere dal contratto o esigere risarcimento per inadempienza, nel caso in cui il committente neghi le garanzie o gli anticipi richiesti ovvero sia scaduto infruttuosamente il termine fissato. 7. Al committente vengono calcolati 8% di interessi sopra il tasso base di interesse durante il periodo di mora. La Venditrice si riserva di indicare e di far valere un danno di mora più elevato. 8. Il committente ha il diritto di compensazione se e solo nel momento in cui le sue rivendicazioni vengano accertate in giudizio oppure riconosciute dalla Venditrice e solo quando si basino sullo stesso rapporto giuridico.
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IV. Consegna, ritardo e smaltimento 1. Gli accordi di consegna abbisognano della forma scritta. I termini di consegna definiti da noi sono date di massima, a meno che non vi sia nel caso specifico una dichiarazione scritta vincolante da parte di Z-Laser. I termini di consegna iniziano con la data della conferma d'ordine, tuttavia non prima della chiarificazione dei dettagli tecnici e ulteriori dettagli del contratto, dell'esibizione dei documenti necessari da parte del committente e del pagamento del pagamento come da contratto. 2. Prestazioni e consegne parziali sono ammesse in misura ragionevole. Z-Laser può esigere per questo anticipi in misura ragionevole. 3. Il committente può ingiungere per iscritto, 4 settimane dopo la scadenza di un termine di consegna non vincolante, la consegna entro un termine ragionevole. Se la Venditrice non consegna entro tale termine, cade tramite tale ingiunzione in mora. 4. Tutti gli obblighi di consegna sono definiti salvo buon fine riguardo alla fornitura puntuale e precisa da parte dei fornitori della Venditrice. Ciò vale solo nel caso che la mancata fornitura non sia sostenibile da parte della Venditrice, in particolare nel caso di stipulazione di una congrua operazione di copertura. 5. In caso di forza maggiore e altre circostanze imprevedibili, straordinarie e senza colpa, per esempio per interruzione del lavoro, scioperi e serrate, problemi di reperimento di materiale, intoppi delle vie di trasporto, eccetera (anche nelle aziende terze), si esige, nel caso che a causa di tali circostanze la Venditrice venga impedita nell'adempimento puntuale dei suoi obblighi, che i termini di consegna o di prestazione vengano prolungati del tempo necessario per la rimozione dei motivi d'impedimento più un tempo di avvio. Inizio e fine di tali impedimenti vengono comunicati dalla Venditrice al committente al più presto. Nel caso che a causa delle circostanze citate la consegna o la prestazione diventi impossibile o inaccettabile, la Venditrice viene liberata dall'obbligo di consegna. Se il ritardo di consegna si prolunghi per oltre 2 mesi, il committente è in diritto di recedere dal contratto. Nel caso il tempo di consegna si prolunghi o la Venditrice sia liberata dall'obbligo di consegna, il committente non può a conseguenza di ciò esigere risarcimento dei danni. 6. La Venditrice non deve farsi garante delle consegne o delle prestazioni inevase che siano da imputarsi alla colpa dei suoi fornitori. La Venditrice si obbliga però a cedere al committente l'eventuale richiesta di indennizzo verso i suoi fornitori. 7. L'ammontare dei danni di mora con obbligo di risarcimento è limitata al 10% dell'importo netto dell'ordine la cui consegna o prestazione ha riguardato il ritardo. La responsabilità di mora e grave incuranza della Venditrice, del suo rappresentante legale o dei suoi ausiliari rimane da ciò intatta. 8. Il cliente e utente dei nostri strumenti laser è competente e responsabile dello smaltimento degli apparecchi a causa della loro dismissione.
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V. Spedizione e passaggio dei rischi 1. Luogo della prestazione e d'adempimento degli obblighi contrattuali della Venditrice è la sua sede. 2. La spedizione della merce ha luogo su richiesta del committente. Tipo e mezzo di consegna sono lasciati, se non altrimenti concordato, alla scelta della Venditrice. 3. Il rischio di peggioramento e rovina casuali degli oggetti venduti passa con la consegna degli oggetti allo spedizioniere, al trasportatore o a chi per essi per l'attuazione della spedizione. Se la merce è pronta alla spedizione e la spedizione o il ritiro si ritarda per motivi non imputabili alla Venditrice, la responsabilità di rischio di peggioramento e rovina casuali si trasferisce già con la trasmissione dell'annuncio di prontezza di spedizione al committente. 4. Per imballaggio non regolamentare la Venditrice risponde solo per colpa grave propria o del proprio rappresentante legale o dei propri ausiliari.
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VI. Riservato dominio 1. La Venditirce si riserva i diritti di proprietà su tutte le merci consegnate (soggette al riservato dominio) fino al pagamento di tutti i crediti pendenti sulla relazione d'affari, anche nei casi in cui il prezzo d'acquisto per determinate consegne di merci definite dal compratore sia stato pagato. Il committente è tenuto a trattare le merci con cura. 2. La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta al riservato dominio avviene su incarico della Venditrice senza obbligo per quest'ultima. Nel caso di lavorazione con altra merce o di trasformazione della merce soggetta a riservato dominio da parte del committente il venditore ha diritto alla comproprietà sulla nuova cosa in rapporto al valore di fattura della merce sottoposta al riservato dominio con la merce lavorata al momento della lavorazione. Il nuovo bene risultante dalla lavorazione vale come merce sottoposta al riservato dominio come previsto da queste condizioni. 3. Il committente può alienare la merce soggetta a riservato dominio solo in base ad un contratto d'acquisto, d'opera, d'appalto o simili. Altre disposizioni, in particolare costituzioni di pegno e trasferimento in garanzia della merce soggetta a riservato dominio, non sono concesse. Il committente cede già da ora suoi i crediti spettanti nei confronti del compratore o di terzi compresi di diritti accessori alla Venditrice che ne accetta la cessione. Il committente è autorizzato – salvo per la regolamentazione del prossimo paragrafo 4 – alla riscossione di tali crediti in base ad un contratto d'acquisto, d'opera, d'appalto o simili. 4. L'autorizzazione del committente all'alienazione delle merci soggette a riservato dominio e alla lavorazione e trasformazione e della successiva riscossione dei crediti ceduti si estingue per inadempienza del suo obbligo di pagamento, per disposizioni non autorizzate sulla merce soggetta a riservato dominio e/o sul credito ceduto, così come in tutti i casi di un peggioramento persistente delle condizioni economiche del committente, in particolare l'accensione di un procedimento d'insolvenza sul patrimonio del committente. In questi casi la Venditrice è in diritto a prendere immediatamente possesso della merce soggetta a riservato dominio e di riscuotere i crediti ceduti in suo nome. 5. La Venditrice è tenuta a sbloccare garanzie a sua scelta su richiesta del committente, nel momento in cui il valore di realizzo delle garanzie (merci soggette a riservato dominio e crediti ceduti) superi i crediti complessivi della Venditrice ancora aperti del 10%.
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VII. Reclami, garanzia, responsabilità, prescrizione 1. Il committente è tenuto a esaminare la fornitura della Venditrice immediatamente dopo la consegna e denunciare per iscritto entro massimo 2 settimane eventuali carenze in qualità e quantità. Nel caso una carenza presente già al momento della consegnasi appaia più tardi, tale carenza deve essere denunciata altrettanto immediatamente dopo la sua scoperta e per iscritto. Al committente tocca l'onere della prova per tutti i presupposti di rivendicazione, in particolare per le carenze stesse, per il momento dell'accertamento della carenza e per la tempestività dei reclami. 2. Il committente perde tutti i diritti di garanzia se installa, conserva o tratta le merci inappropriatamente, in particolare senza aprire le indicazioni scritte del produttore, a meno che non dimostri che quella non sia la causa delle carenze rimproverate. 3. In presenza di un reclamo legittimo la Venditrice presta a sua scelta aggiustamenti o sostituzioni. 4. Se fallisce il post-adempimento, il committente può esigere a sua scelta una diminuzione del compenso (riduzione) o la rescissione del contratto (recesso). Per un'inadempienza contrattuale di poco conto, in particolare per carenze di poco conto, non ha alcun diritto di recesso. 5. Per la qualità della merce vale solo la descrizione del prodotto della Venditrice. Dichiarazioni pubbliche, elogi o pubblicità della Venditrice non rappresentano indicazioni di qualità della merce conformi al contratto. 6. Se il cliente sceglie il recesso dal contratto a causa di un vizio materiale o formale dopo un fallito post-adempimento, egli non ha diritto al risarcimento dei danni a causa del vizio. Se il cliente sceglie il risarcimento dei danni dopo un fallito post-adempimento, la merce rimane dal committente, se per lui è accettabile. Il risarcimento dei danni si limita alla differenza del prezzo d'acquisto e valore delle merci carenti. Ciò non vale se la Venditrice ha procurato la violazione del contratto con dolo. 7. Il periodo di garanzia è di un anno a partire dalla consegna dei beni. 8. Se il committente riceve una guida d'installazione carente, la Venditrice è tenuta alla consegna di una guida d'istallazione senza difetti solo se la carenza della guida d'installazione non permette un'installazione corretta. 9. Il committente non riceve da parte della Venditrice garanzie nel senso di diritto. Le garanzie di produzione rimangono intatte da ciò.
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VIII. Limitazioni di responsabilità 1. La Venditrice non è responsabile di leggere infrazioni colpose dei suoi doveri contrattuali, a meno che si tratti di doveri contrattuali essenziali (doveri cardinali) o di infrazioni di particolari rapporti fiduciari. Per leggere infrazioni colpose dei doveri contrattuali la responsabilità della Venditrice si limita a danni medi diretti, tipici del contratto e prevedibili dal tipo delle merci. Lo stesso vale anche per leggere infrazioni colpose del rappresentante legale e degli ausiliari. 2. Le limitazioni di responsabilità precedenti non riguardano rivendicazioni del committente alla responsabilità sul prodotto. Tali limitazioni di responsabilità non valgono nemmeno per danni fisici e alla salute o per perdita della vita la cui responsabilità sia imputabile alla Venditrice. 3. Le rivendicazioni di risarcimento danni del committente per vizi cadono in prescrizione dopo un anno dalla consegna della merce. Ciò non vale nel caso di dolo del committente.
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IX. Disposizioni conclusive 1. Vale il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Le disposizioni del diritto commerciale delle Nazioni Unite non trovano nessun impiego. 2. Se il cliente è commerciante, persona giuridica del diritto pubblico o patrimonio separato del diritto pubblico, il foro competente esclusivo per le controversie riguardanti questo contratto è la sede della Venditrice. Lo stesso vale nel caso in cui il committente non abbia foro competente generale in Germania o la residenza o il luogo di soggiorno abituale nel punto della proposizione dell'azione non siano noti. 3. Nel caso singole disposizioni del contratto con il committente comprese le condizioni della transazione siano o diventino inefficaci, l'efficacia delle rimanenti disposizioni non viene toccata. La regolamentazione deve essere sostituita in tutto o in parte da un'altra regolamentazione il cui successo economico si avvicini il più possibile al quello della regolamentazione inefficace.
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